Nota del Procuratore Federale in merito a chiarimenti

logo 2013 fidalctIn base all'art. 1 della Delibera C.O.N.I. n.1200 del 01.08.2001: "sono Enti di Promozione Sportiva (EPS) le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle

regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate".

Da quanto detto, emerge come gli E.P.S. siano tenuti a rispettare anche i provvedimenti di Giustizia adottati dalle Federazioni Sportive e, nel caso di specie, da parte della FIDAL.

Di conseguenza, soggetti radiati e/o squalificati da parte della Federazione di Atletica, non potranno organizzare né partecipare ad alcun tipo di gare sia fuori che in ambito CONI.

In caso contrario, sarà responsabile non solo il radiato o squalificato, ma anche l'Organo preposto al controllo ed alla autorizzazione delle suddette gare.

Il Procuratore Federale

F.to Michele Di Lembo

icon Partecipazione di atleti con sanzioni disciplinari tesserati per E.P.S.